Statuto

Proactively fabricate one-to-one materials via effective e-business. Completely synergize scalable e-commerce rather than high standards.
SPORTINMENTE asdc

LO STATUTO


TITOLO I
ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)
E’ costituita nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile e delle altre norme speciali in materia, l’Associazione denominata “Polisportiva Sportinmente, associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale”, abbreviabile in “SPORTINMENTE a.s.d.”, con sede a CATTOLICA in via del Partigiano n. 4

La sede dell’Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo del medesimo Comune con l’approvazione dell’assemblea dei soci, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo e potrà avere sedi operative distaccate, succursali e rappresentanze in tutto il territorio Nazionale attenendosi alle diverse leggi Regionali nel quale andrà ad operare.

In caso di trasferimento della sede legale l’associazione si impegna a darne tempestiva comunicazione agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.
La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 (Scopi e attività)
L’Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire utili e proventi, comunque denominati, fra gli associati in forme dirette, indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente statuto.
L’associazione è aperta a tutti e nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi promuovendo una cultura di accoglienza, solidarietà, pluralismo, partecipazione e condivisione che veda nella diversità, presente in ogni persona, una risorsa per la comunità.
L’associazione si propone di lavorare e crescere collaborando con gli enti pubblici e privati, le associazioni e tutte le realtà aggregative già operanti sul territorio, perché crede fermamente che la progettazione e il lavoro in rete siano tasselli fondamentali per aiutare la comunità a crescere e vivere felice
Sarà caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell’elettività e gratuità delle cariche associative.
L’associazione si offre come luogo di incontro e aggregazione sociale per tutti promuovendo attività sportive dilettantistiche, ricreative, culturali e educative come strumento di sviluppo sociale, affettivo, intellettuale, morale e fisico della persona.

In particolare si prefigge di:
· promuovere e realizzare progetti a carattere sportivo, ricreativo, culturale ed educativo, finalizzati al miglioramento fisico e psichico dell’individuo con particolare attenzione verso tutte quelle situazioni di disagio sociale e culturale (disabilità, anziani, extracomunitari, minori, dipendenze, carcerati, ecc.) e verso le famiglie in genere;
· promuovere e realizzare attività sportive dilettantistiche, ricreative e progetti culturali per bambini, ragazzi, adulti e anziani attraverso corsi, attività didattiche e ogni altro intervento ed iniziativa utile al raggiungimento di tale scopo;
· promuovere la formazione e la qualificazione di operatori sportivi, educatori e animatori del tempo libero;
· promuovere e realizzare gare, tornei, manifestazioni, competizioni agonistiche e sportive di ogni genere a livello dilettantistico per bambini, giovani, adulti, anziani e famiglie con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive delle Federazioni Sportive Nazionali e dei suoi organi e/o degli Enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni alle quali la Società intende aderire; Tali attività potrà realizzarle anche collaborando con altri soggetti;
· promuovere, organizzare e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative nazionali e internazionali;
· promuovere e realizzare camp, centri estivi, gite e soggiorni sociali a carattere sportivo, ricreativo, culturale ed educativo per bambini, giovani, adulti, anziani e famiglie;
· promuovere e realizzare attività di turismo accessibile (tramite proposte sportive, ricreative, culturali e educative) offrendo pari opportunità nella fruizione dei servizi in particolare alle persone con esigenze speciali (con problemi temporanei o permanenti di mobilità e/o percezione o comunicazioni ridotte) e disagi, anche attraverso la gestione di strutture ricettive idonee e adeguate a soddisfare tali esigenze, al fine di garantire sempre maggiori possibilità di partecipazione all’ esperienza della visita, dell’ incontro con nuove realtà, dello svago, quale esperienza umana integrale irrinunciabile per l’ accrescimento culturale, psicologico e sociale dell’ individuo;
· organizzare, gestire o aderire a impianti e strutture sportive pubbliche o private, quali ad esempio palestre, piscine e campi sportivi ed eventualmente ge stire i servizi connessi quali: bar, ristoranti, strutture ricreative anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati, per finalità sportive, educative, culturali e sociali in genere;
· promuovere ed organizzare indagini, studi, ricerche, convegni, seminari ecc. nel mondo dello sport, della cultura, delle attività del tempo libero e dell’educazione;
· gestire un eventuale spaccio ad uso esclusivamente dei soci per la somministrazione di alimenti e bevande che diventi il punto d’incontro ed il luogo dove vengono ideate ed organizzate le varie iniziative dell’associazione;
· partecipare ad attività di partenariato indirizzate allo sviluppo di progetti di cooperazione transnazionale, iniziative di solidarietà internazionale, visite studio, scambi sportivi, culturali, ricreativi e tirocini formativi;
· in modo complementare e in diretta attuazione dell’attività istituzionale organizzare iniziative, raccogliere sponsorizzazioni e rivendere ai soli soci prodotti legati alle attività sopra citate per soddisfare le esigenze di conoscenza, di intrattenimento e di ricreazione dei soci.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. In caso di particolare necessità, per il raggiungimento degli scopi associativi può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi e rimborsi conformemente alla legislazione vigente, anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO II
Art. 3 (Soci)
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell’Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità e che si impegnino a realizzarle.
E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 (Domanda di ammissione)
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, presentando apposita domanda, al Consiglio Direttivo ovvero ad altro soggetto da esso delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
All’atto della domanda di ammissione a socio, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci con contestuale rilascio della tessera sociale da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
Sull’eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l’aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

Art. 5 (Diritti)
La qualifica di socio da diritto:
· a partecipare a tutte le attività promosse dall’ Associazione;
· a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto, se maggiorenne, in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’ approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
· a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6 (Doveri)
I soci sono tenuti:
· all’ osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
· al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.
Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 (Perdita della qualifica di socio)
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o Ente.
Le dimissione da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.
L’esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
· non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
· che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
· che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera raccomandata.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.
Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche il socio interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti.
Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea l’associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo e della deliberazione deve essere data comunicazione al socio mediante lettera raccomandata.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.
I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

TITOLO III
Art. 8 (Risorse economiche – Fondo Comune)
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
· quote e contributi degli associati;
· quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni ;
· eredità, donazioni e legati;
· contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
· contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
· entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
· proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
· erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
· entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
· dagli introiti derivanti dalla gestione di bar o spacci interni gestiti direttamente dai soci, dalla vendita ai soci di materiale sportivo necessario per lo svolgimento della pratica sportiva, nonché da eventuali sponsorizzazioni e pubblicità o altra attività di carattere commerciale, complementare all’attività istituzionale, che l’associazione pone in essere al fine di autofinanziamento.
· altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 (Esercizio sociale)
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.
Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

TITOLO IV
Art. 10 (Organi dell’Associazione)
Sono Organi dell’Associazione:
· l’Assemblea degli associati;
· il Consiglio Direttivo
· Il Presidente.
L’elezione degli Organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell’elettorato passivo ed attivo.

Art. 11 (Assemblea)
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e dell’attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
· elezione del Consiglio Direttivo;
· approvazione del rendiconto economico-finanziario;
· approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;
· approvazione di eventuali regolamenti;
· esprimersi sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
· deliberazione in merito all’esclusione dei soci.
L’Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell’Assemblea.
Delle deliberazioni dell’Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 (Convocazione e funzionamento dell’Assemblea)
La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell’associato, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico- finanziario.

L’Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.
In seconda convocazione, l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art. 13 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’ Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari minimo di tre membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’ Assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ ambito delle Federazioni Sportive a cui l’associazione è affiliata, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.
La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell’interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell’adunanza.
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
· curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
· redigere il rendiconto economico-finanziario;
· predisporre gli eventuali regolamenti interni;
· stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
· deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;
· nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
· compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
· delegare uno o più dei propri membri o altri soci ad esaminare le domande di adesione;
· vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14 (Sostituzione membri del Consiglio)
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Art. 15 (Presidente)
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta la Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Art. 17 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo,Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO V
Art. 18 (Scioglimento)
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’Assemblea all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui all’articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale o di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 (Clausola Compromissoria)
Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 20 (Norma Finale)
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codici Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.
Inoltre l’associazione si conforma ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo, alle norme e alle direttive del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), delle Federazioni Sportive Internazionali nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa associazione delibererà di aderire.
Si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazione sportive nazionale, delle Discipline associate e degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni cui la stessa associazione delibererà di aderire dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali e degli enti di promozione sportiva cui l’associazione intende affiliarsi, mediante delibera del Consiglio Direttivo, nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.